Estratto dell’Ordinanza ministeriale
Art. 1
1. È indetta, per l’anno 2022, la sessione degli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario e di Perito Agrario Laureato.
2. Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:
• candidato Perito Agrario: il candidato in possesso di:
– diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente Ordinanza;
• candidato Perito Agrario Laureato: il candidato in possesso di:
– diploma universitario triennale di cui all’articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall’articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente Ordinanza;
– laurea di cui alle classi indicate dall’articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
– ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell’istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella E, allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell’ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione di esami – ed il relativo programma riportato nella Tabella B della presente Ordinanza – è unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.
Art. 3
Calendario, sede e prova d’esame
1. Gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito agrario e Perito agrario laureato consistono, per la sessione 2022, in un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato:
➢ 15 novembre 2022, ore 8.30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei rispettivi Ordini nazionali;
➢ 16 novembre 2022, ore 8.30: prosecuzione della riunione preliminare;
➢ 17 novembre 2022, ore 8.30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;
➢ 22 novembre 2022, ore 8.30: inizio della prova orale
Art. 4
Domanda di ammissione – Modalità di presentazione – Termine – Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale, la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, al Collegio di appartenenza che provvederà agli adempimenti previsti dall’articolo 7 della presente Ordinanza.
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